Sentenza 70/1982 (ECLI:IT:COST:1982:70)
Massima numero 9692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/04/1982; Decisione del
02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/82 C. GIUDIZI DI ACCUSA E ART. 15 L. N. 20 DEL 1962 - PRETESA ESTENSIONE DELLA PRECLUSIONE AGLI IMPUTATI LAICI PER GLI STESSI FATTI ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI NON SIA STATA OPERATA LA RIUNIONE PER CONNESSIONE - ILLEGITTIMITA' COST. DI TALE ESTENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, SOLLEVATA SULLA BASE DI INTERPRETAZIONE ERRATA DELLA NORMA.
SENT. 70/82 C. GIUDIZI DI ACCUSA E ART. 15 L. N. 20 DEL 1962 - PRETESA ESTENSIONE DELLA PRECLUSIONE AGLI IMPUTATI LAICI PER GLI STESSI FATTI ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI NON SIA STATA OPERATA LA RIUNIONE PER CONNESSIONE - ILLEGITTIMITA' COST. DI TALE ESTENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, SOLLEVATA SULLA BASE DI INTERPRETAZIONE ERRATA DELLA NORMA.
Testo
Non e` fondata la questione di l.c. dell'art. 15 l. n. 20 del 1962 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, co. primo, 96, 101, 102 e 104 Cost.) in quanto fondata su un'errata interpretazione estensiva della preclusione prevista dalla norma: tale preclusione all'inizio o al proseguimento dell'azione penale, secondo il giudice "a quo" investirebbe in maniera assoluta tutti i procedimenti per gli stessi fatti davanti all'A.G. nei confronti degli imputati laici, e quindi anche nei casi in cui non sia stata operata la riunione per connessione. A favore di un'interpretazione invece restrittiva della norma depone il criterio sistematico basato sui principi del processo penale, che non possono non riflettersi sulla cognizione dei "reati connessi" (come conferma il finale richiamo dell'art. 34 della legge stessa alle norme dei codici penale e di procedura penale). Sistematicamente tale interpretazione non implica che l'art. 15 sia solo una inutile ripetizione dell'art. 90 c.p.p.: per l'evidente motivo che le deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune) non hanno natura di sentenze, ne` possono considerarsi irrevocabili. La L. n. 20, nel comma primo dell'art. 3, assimila infatti la Commissione inquirente al P.M. nell'istruzione sommaria; e comunque la regola della "inammissibilita` di un secondo giudizio" non coinvolge le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice istruttore, cui si e` voluto - secondo un orientamento dottrinale - equiparare il Parlamento in seduta comune. Ne segue che la norma impugnata vale pur sempre a produrre una preclusione che non avrebbe potuto desumersi dalle norme generali del c.p.p.: e cio` nel senso di vietare che i soggetti inquisiti unitamente a un Ministro, a seguito della riunione per connessione, siano ulteriormente sottoposti alla giurisdizione ordinaria penale per le stesse imputazioni; nonche` nel senso di matenere immuni gli stessi ministri interessati dall'eventualita` che il giudice penale proceda nei loro confronti, qualificando diversamente i fatti per i quali gli organi parlamentari avessero deliberato di non doversi procedere, anziche` dichiarare la propria incompetenza in base all'art. 16 della L. n. 20. Correttamente inteso dunque, l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 va letto in collegamento con l'art. 16 della legge stessa, anziche` venirne dissociato: il che significa che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", la preclusione non si determina se non nella misura in cui sia stata fatta operare, da parte della Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune) la connessione dei procedimenti. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 15 legge 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in relazione agli artt.3, 25, co. primo, 96, 101, 102 e 104 Cost.) Cfr. sentt. nn.13 del 1975 e 125 del 1977.
Non e` fondata la questione di l.c. dell'art. 15 l. n. 20 del 1962 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, co. primo, 96, 101, 102 e 104 Cost.) in quanto fondata su un'errata interpretazione estensiva della preclusione prevista dalla norma: tale preclusione all'inizio o al proseguimento dell'azione penale, secondo il giudice "a quo" investirebbe in maniera assoluta tutti i procedimenti per gli stessi fatti davanti all'A.G. nei confronti degli imputati laici, e quindi anche nei casi in cui non sia stata operata la riunione per connessione. A favore di un'interpretazione invece restrittiva della norma depone il criterio sistematico basato sui principi del processo penale, che non possono non riflettersi sulla cognizione dei "reati connessi" (come conferma il finale richiamo dell'art. 34 della legge stessa alle norme dei codici penale e di procedura penale). Sistematicamente tale interpretazione non implica che l'art. 15 sia solo una inutile ripetizione dell'art. 90 c.p.p.: per l'evidente motivo che le deliberazioni di non doversi procedere, adottate dalla Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune) non hanno natura di sentenze, ne` possono considerarsi irrevocabili. La L. n. 20, nel comma primo dell'art. 3, assimila infatti la Commissione inquirente al P.M. nell'istruzione sommaria; e comunque la regola della "inammissibilita` di un secondo giudizio" non coinvolge le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice istruttore, cui si e` voluto - secondo un orientamento dottrinale - equiparare il Parlamento in seduta comune. Ne segue che la norma impugnata vale pur sempre a produrre una preclusione che non avrebbe potuto desumersi dalle norme generali del c.p.p.: e cio` nel senso di vietare che i soggetti inquisiti unitamente a un Ministro, a seguito della riunione per connessione, siano ulteriormente sottoposti alla giurisdizione ordinaria penale per le stesse imputazioni; nonche` nel senso di matenere immuni gli stessi ministri interessati dall'eventualita` che il giudice penale proceda nei loro confronti, qualificando diversamente i fatti per i quali gli organi parlamentari avessero deliberato di non doversi procedere, anziche` dichiarare la propria incompetenza in base all'art. 16 della L. n. 20. Correttamente inteso dunque, l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 va letto in collegamento con l'art. 16 della legge stessa, anziche` venirne dissociato: il che significa che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", la preclusione non si determina se non nella misura in cui sia stata fatta operare, da parte della Commissione inquirente (o del Parlamento in seduta comune) la connessione dei procedimenti. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 15 legge 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in relazione agli artt.3, 25, co. primo, 96, 101, 102 e 104 Cost.) Cfr. sentt. nn.13 del 1975 e 125 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 96
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte