Sentenza 70/1982 (ECLI:IT:COST:1982:70)
Massima numero 9693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/04/1982; Decisione del
02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/82 D. GIUDIZI DI ACCUSA - ART. 15 L. N. 20 DEL 1962: EFFICACIA PRECLUSIVA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 90, 112, 134 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C. PER INCONFERENZA DEI PARAMETRI AL TEMA DEL GIUDIZIO.
SENT. 70/82 D. GIUDIZI DI ACCUSA - ART. 15 L. N. 20 DEL 1962: EFFICACIA PRECLUSIVA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 90, 112, 134 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C. PER INCONFERENZA DEI PARAMETRI AL TEMA DEL GIUDIZIO.
Testo
E' inammissibile la questione di l.c. dell'art. 15 L. n. 20 del 1962 (erroneamente interpretato come introduttivo di una preclusione all'azione penale operante anche nei casi in cui non sia stata disposta la riunione per connessione), sollevata in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost. Tali parametri sono estranei al tema del giudizio "a quo", che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di persone imputate di concorso in reati commessi da un ministro. L'art. 90 Cost., infatti si riferisce ai reati presidenziali, non presi in considerazione in questa sede; l'art. 134 Cost. attiene alla giurisdizione penale della Corte Costituzionale, mentre la norma denunciata e` destinata ad essere applicata dal giudice "a quo" relativamente alla sola definizione del procedimento d'accusa per opera della Commissione inquirente; per quanto infine concerne l'art. 112 Cost., l'inconferenza di tale parametro deriva dal fatto che la questione di l.c. risulta sollevata in una fase in cui da tempo era stata dal P.M. promossa l'azione penale (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost.).
E' inammissibile la questione di l.c. dell'art. 15 L. n. 20 del 1962 (erroneamente interpretato come introduttivo di una preclusione all'azione penale operante anche nei casi in cui non sia stata disposta la riunione per connessione), sollevata in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost. Tali parametri sono estranei al tema del giudizio "a quo", che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di persone imputate di concorso in reati commessi da un ministro. L'art. 90 Cost., infatti si riferisce ai reati presidenziali, non presi in considerazione in questa sede; l'art. 134 Cost. attiene alla giurisdizione penale della Corte Costituzionale, mentre la norma denunciata e` destinata ad essere applicata dal giudice "a quo" relativamente alla sola definizione del procedimento d'accusa per opera della Commissione inquirente; per quanto infine concerne l'art. 112 Cost., l'inconferenza di tale parametro deriva dal fatto che la questione di l.c. risulta sollevata in una fase in cui da tempo era stata dal P.M. promossa l'azione penale (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 90, 112 e 134 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 90
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte