Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione del parametro evocato ratione temporis - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità del parametro evocato ratione temporis, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della legge reg. Emilia- Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016. Nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117 Cost., infatti, il suo secondo comma, lett. l), ha codificato il limite del "diritto privato" in modo fondamentalmente invariato alla precedente versione; analoghe considerazioni valgono con riferimento alla materia della previdenza sociale, oggi riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., così come avveniva nel precedente assetto. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 159 del 2013 e n. 282 del 2004).
La modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali; pertanto esse, adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. (Precedenti citati: sentenze n. 401 del 2007 e n. 376 del 2002).
Il problema della correttezza del parametro applicabile se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona invece l'ammissibilità, specialmente quando la sua modifica non abbia determinato un mutamento sull'attribuzione della competenza. (Precedente citato: sentenza n. 282 del 2004).