Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43111  43112  43113  43114  43115  43116  43117  43119  43120  43121  43124  43125


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione del parametro evocato ratione temporis - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità del parametro evocato ratione temporis, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della legge reg. Emilia- Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016. Nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117 Cost., infatti, il suo secondo comma, lett. l), ha codificato il limite del "diritto privato" in modo fondamentalmente invariato alla precedente versione; analoghe considerazioni valgono con riferimento alla materia della previdenza sociale, oggi riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., così come avveniva nel precedente assetto. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 159 del 2013 e n. 282 del 2004).

La modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali; pertanto esse, adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. (Precedenti citati: sentenze n. 401 del 2007 e n. 376 del 2002).

Il problema della correttezza del parametro applicabile se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona invece l'ammissibilità, specialmente quando la sua modifica non abbia determinato un mutamento sull'attribuzione della competenza. (Precedente citato: sentenza n. 282 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 1  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  30/04/2015  n. 2  art. 15  co. 3

legge della Regione Emilia Romagna  29/07/2016  n. 13  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte