Sentenza 73/1982 (ECLI:IT:COST:1982:73)
Massima numero 11687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  02/04/1982;  Decisione del  02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ENFITEUSI - DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - MIGLIORAMENTI AL FONDO APPORTATI DAL PROPRIETARIO CONCEDENTE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO IN TEMA DI INDENNITA' PER I MIGLIORAMENTI - ESTRANEITA' DEL PROPRIETARIO CONCEDENTE ALLE QUATTRO CATEGORIE (ENFITEUTA, MEZZADRO, COLONO, POSSESSORE) NEI CUI CONFRONTI SI ASSUME VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - RAPPORTO ENFITEUTICO - NON AL CONCEDENTE, MA ALL'ENFITETUA SPETTA L'INIZIATIVA.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, proposta assumendo che la diversa disciplina positiva riservata, in materia di indennita` per miglioramenti, al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nonche` con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprieta` privata. Ed invero la posizione del proprietario concedente che assume di aver apportato miglioramenti al fondo non e` assimilabile ad alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di eguaglianza: non a quella dell'enfiteuta perche` trattasi di concedente, non a quello dell'affittuario perche` il concedente non ha la gestione del bene produttivo, ne` a quella del mezzadro perche` non ne ha la cogestione e infine egli non ha il possesso del fondo che viceversa spetta al'enfiteuta. Parimenti inammissibile e` l'assunzione degli articoli 42 e 41 Cost. a parametri di costituzionalita`, in quanto alla proprieta` si sovrappone il rapporto enfiteutico e d'altra parte l'iniziativa economica spetta all'enfiteuta e non al concedente, il quale ultimo puo`, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte