Ordinanza 75/1982 (ECLI:IT:COST:1982:75)
Massima numero 14537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  02/04/1982;  Decisione del  02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14538


Titolo
ORD. 75/82 A. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - VALORE IMPONIBILE NETTO - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CALCOLO DELL'INCREMENTO (IN RELAZIONE AL PERIODO DI FORMAZIONE) - NON TENGONO CONTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - QUESTIONI GIA' DECISE - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 6, 14 e 15 degl d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (sulla istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui nello stabilire che l'incremento di valore imponibile e' costituito dalla differenza tra valore iniziale e valore finale del bene calcolati in termini monetari nominali, non tengono conto della svalutazione monetaria, postoche': la Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", mentre ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d. P.R., sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla detta decisione la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto- legge 12 dicembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); di conseguenza si rende necessario che le Commissioni tributarie rimettenti accertino se, ed in quale misura, le questioni proposte siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979; O. n. 68/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte