Ordinanza 75/1982 (ECLI:IT:COST:1982:75)
Massima numero 14538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
02/04/1982; Decisione del
02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14537
Titolo
ORD. 75/82 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - OBBLIGO DI AVVALERSI DI ORGANI DELLO STATO - ESCLUSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA A MEZZO DI PERITI NOMINATI AD HOC - ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI DEL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELLE INDAGINI SVOLTE DAGLI ORGANI TECNICI DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA E SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 75/82 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - OBBLIGO DI AVVALERSI DI ORGANI DELLO STATO - ESCLUSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA A MEZZO DI PERITI NOMINATI AD HOC - ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI DEL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELLE INDAGINI SVOLTE DAGLI ORGANI TECNICI DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA E SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo altresi' comunque la partecipazione dei difensori del contribuente nel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Stato. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, l'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ha integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed ha dato una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle Commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilita' di nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 dello stesso d.P.R.), per cui si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie rimettenti accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo altresi' comunque la partecipazione dei difensori del contribuente nel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Stato. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, l'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ha integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed ha dato una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle Commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilita' di nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 dello stesso d.P.R.), per cui si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie rimettenti accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte