Ordinanza 76/1982 (ECLI:IT:COST:1982:76)
Massima numero 14539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  02/04/1982;  Decisione del  02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 76/82. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPERA PUBBLICA - SECONDA UNIVERSITA' STATALE DI ROMA - MANCATA PREVISIONE LEGISLATIVA DEI PROGRAMMI DELL'OPERA DA REALIZZARE E DEI TERMINI ENTRO I QUALI L'OPERA STESSA E LE CONSEGUENTI ESPROPRIAZIONI DEVONO AVERE INIZIO E COMPIMENTO - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL'ATTUALITA' ED EFFETTIVITA' DEI MOTIVI DI INTERESSE GENERALE CHE GIUSTIFICANO IL SACRIFICIO DELLA PROPRIETA' PRIVATA - IUS SUPERVENIENS - FISSAZIONE DEI TERMINI PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale della legge 22 novembre 1972, n. 771 (riguardante la istituzione della seconda universita' statale di Roma) - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - nella parte in cui non contiene i programmi dell'opera da realizzare e i termini entro i quali l'opera stessa e le conseguenti espropriazioni devono avere inizio e compimento, per il dubbio che tale omissione violi il principio dell'attualita' ed effettivita' dei motivi di interesse generale che giustificano il sacrificio della proprieta' privata, essendo sopravvenuta successivamente alla ordinanza di rimessione la legge 3 aprile 1979, n. 122, la quale afferma nell'art. 4, comma secondo, che "ferma restando la dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli artt. 1 e 2, comma primo, della legge n. 771 del 1972, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", e cio' comporta che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale tenendo conto della normativa introdotta con la citata legge n. 122 del 1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte