Sentenza 77/1982 (ECLI:IT:COST:1982:77)
Massima numero 11613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  16/04/1982;  Decisione del  16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 77/82. PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA - ANTERIORE DECISIONE DEL GIUDICE MILITARE GIA` PASSATA IN GIUDICATO SENZA APPLICAZIONE DELL'ART. 264 CODICE PENALE MILITARE DI PACE - IMPOSSIBILITA` DI APPLICARE L'ART. 51 CODICE DI PROCEDURA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ove dal Tribunale militare sia stata emessa una sentenza in violazione dell'art. 264 c.p.m.p., che attribuisce al giudice ordinario la cognizione di tutti i reati in caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza del giudice militare a seguito dell'anzidetta sentenza si sia costituito il giudicato con conseguente impossibilita` di denuncia del conflitto a norma dell'art. 51 c.p.p. difettando la contemporaneita` dei procedimenti, non sussiste contrasto tra la norma dell'art. 51 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 Cost., che "sanciscono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la tutela in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi": non puo` ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza per la peculiarita` della situazione processuale determinatasi per effetto della sentenza del tribunale militare ne` violazione del diritto di difesa, che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, va esercitato secondo le regole proprie del procedimento cui inerisce. (Non fondatezza della questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte