Sentenza 78/1982 (ECLI:IT:COST:1982:78)
Massima numero 10098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
16/04/1982; Decisione del
16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 78/82. PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIDUZIONE DEI MASSIMALI RETRIBUTIVI DI COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.
SENT. 78/82. PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIDUZIONE DEI MASSIMALI RETRIBUTIVI DI COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 31 del d.l. n. 745 del 1970, convertito in legge n. 1034 del 1970, nella parte in cui limita alle imprese gia' esistenti al momento della sua entrata in vigore il beneficio della riduzione del massimale retributivo, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, con esclusione, quindi, delle imprese successivamente costituite con identici requisiti di consistenza (almeno 50 dipendenti e capitale investito non superiore a cinquecento milioni), non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza poiche' il diverso trattamento cui restano assoggettate le due categorie di imprese trova ragionevole giustificazione - atteso l'intento del legislatore di ridurre i costi di esercizio delle piccole e medie imprese, maggiormente soggette, per le loro modeste dimensioni, alla sfavorevole congiuntura economica - nella diversita' delle rispettive situazioni, posto che le imprese non ancora costituite alla data dei provvedimenti di favore non avevano ovviamente subito gli effetti negativi di detta congiuntura ed erano in condizione di adeguare alla medesima le loro scelte al fine di garantire l'utilita' economica delle iniziative.
L'art. 31 del d.l. n. 745 del 1970, convertito in legge n. 1034 del 1970, nella parte in cui limita alle imprese gia' esistenti al momento della sua entrata in vigore il beneficio della riduzione del massimale retributivo, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, con esclusione, quindi, delle imprese successivamente costituite con identici requisiti di consistenza (almeno 50 dipendenti e capitale investito non superiore a cinquecento milioni), non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza poiche' il diverso trattamento cui restano assoggettate le due categorie di imprese trova ragionevole giustificazione - atteso l'intento del legislatore di ridurre i costi di esercizio delle piccole e medie imprese, maggiormente soggette, per le loro modeste dimensioni, alla sfavorevole congiuntura economica - nella diversita' delle rispettive situazioni, posto che le imprese non ancora costituite alla data dei provvedimenti di favore non avevano ovviamente subito gli effetti negativi di detta congiuntura ed erano in condizione di adeguare alla medesima le loro scelte al fine di garantire l'utilita' economica delle iniziative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte