Sentenza 79/1982 (ECLI:IT:COST:1982:79)
Massima numero 9694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  16/04/1982;  Decisione del  16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9695  9696  9697


Titolo
SENT. 79/82 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI IMPROPRIE - ART. 4, CO. SECONDO E TERZO, L. N. 110 DEL 1975 - DEFINIZIONE RESIDUALE DELLE ARMI IMPROPRIE E ATTENUANTE RIFERITA AL PORTO DI SOLI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
Il principio di legalita` stabilito dall'art. 25, co. secondo, Cost. implica una stretta riserva di legge, che postula la specificazione del fatto previsto come reato e l'indicazione della pena. Tale principio, come piu` volte la Corte ha affermato, non e` stato sempre attuato secondo un criterio di rigorosa descrizione del fatto, ma cio` non ha determinato illegittimita` costituzionali: in relazione ai fini che il legislatore persegue (da accertarsi con riferimento al bene tutelato, elemento essenziale della norma penale) le norme penali possono ben limitarsi a una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative estensive o esemplificative, per realizzare nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica del fatto-reato. Spetta poi all'interprete inserire il caso concreto nella fattispecie normativa, anche se non molto ampia e di non un agevole delimitazione. Alla luce di questo consolidato orientamento della Corte, l'art. 4, co. secondo e terzo, della L. n. 110 del 1975 non appare in contrasto con il suindicato principio di legalita`. Essa infatti, innanzitutto, mira a tutelare il bene ordine pubblico, turbato da numerose e violente manifestazioni di piazza e dai gravi fatti avvenuti nel corso di esse; e a tal fine, nel secondo comma, amplia la nozione di arma impropria, comprendendovi qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile - per le circostanze di tempo e di luogo - per l'offesa alla persona; mentre nel terzo co., irroga la sanzione e prevede l'attenuante riferita al porto dei soli oggetti atti ad offendere. Non appare poi di contenuto non predeterminato, perche` stabilisce invece specifici criteri di individuazione delle stesse armi improprie (idoneita` degli strumenti all'offesa alle persone - non equivocita` del proposito di arrecare tale offesa). Sara` ovviamente il giudice ad accertare, nei singoli casi, la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicabilita` del secondo comma della norma o per la concessione dell'attenuante di cui al comma terzo. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo e terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 25, co. secondo, Cost). Cfr. sentt. nn.27/61; 12/63; 7/65; 26/66; 71/78.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte