Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43111  43112  43113  43114  43115  43116  43117  43118  43120  43121  43124  43125


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della previdenza sociale e dell'ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost., degli artt. 1 della legge reg. Emilia- Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della legge reg. Emilia- Romagna n. 2 del 2015, nonché 8 della legge reg. Emilia- Romagna n. 13 del 2016, che disciplinano l'integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali, disponendo complessivamente che essa, pur abrogata, è fatta salva per i dipendenti pubblici che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e avevano maturato almeno un anno di servizio presso la Regione. La normativa regionale si innesta nella transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni da un regime di diritto pubblico ad uno di diritto privato, perseguendo l'obiettivo di contenere la spesa per il personale, in attesa dell'estinzione del regime di TFS a seguito dell'introduzione del trattamento di fine rapporto (TFR) nel settore del lavoro pubblico. L'integrazione censurata, pertanto, nell'arco temporale residuo e nei limiti in cui continua ad applicarsi, non può non conservare il suo inquadramento originario, costituendo espressione della competenza regionale nella materia che, nel vigore del precedente Titolo V, era denominata «ordinamento degli uffici» e oggi corrisponde all'organizzazione amministrativa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2018 e n. 244 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 1  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  30/04/2015  n. 2  art. 15  co. 3

legge della Regione Emilia Romagna  29/07/2016  n. 13  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte