Sentenza 79/1982 (ECLI:IT:COST:1982:79)
Massima numero 9697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  16/04/1982;  Decisione del  16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9694  9695  9696


Titolo
SENT. 79/82 D. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI IMPROPRIE - ART. 4, CO. SECONDO, L. N. 110/75 - PRETESI RIFLESSI DELLA GENERICITA' DELLA NOZIONE DI ARMA IMPROPRIA SULLA LIBERTA' DI RIUNIONE "SENZ'ARMI" GARANTITE DALL'ART. 17, CO. PRIMO, COST - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
L'art. 17, co. primo, Cost. tutela il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi. Tale principio non risulta violato dall'art. 4, co. secondo, L. n. 110 del 1975 sotto il profilo che, non consentendo a questa norma di stabilire preventivamente la natura di arma impropria per gli strumenti non specificamente indicati dalla legge, ogni oggetto detenuto dai partecipanti a una riunione o a un assembramento potrebbe assumere i caratteri dell'arma impropria, con conseguente grave incertezza sulle condizioni di esercizio della liberta` di riunione "senz'armi" garantita dalla Costituzione. Non sussiste infatti il presupposto da cui tale profilo di illegittimita` e` fatto derivare, e cioe` la indeterminatezza della nozione di arma impropria, dovendosi ritenere tali, ai fini della norma denunciata, solo gli strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 17, co. primo, Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17  co. 1

Altri parametri e norme interposte