Sentenza 80/1982 (ECLI:IT:COST:1982:80)
Massima numero 11395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
16/04/1982; Decisione del
16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/82. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLA - PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE: ART. 70 LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
SENT. 80/82. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLA - PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE: ART. 70 LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Testo
Il presidente della sezione di sorveglianza del Tribunale non e` autonomo organo giurisdizionale ne` e` abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti alla sezione. Egli, pertanto, non e` legittimato a sollevare la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1 sollevata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. assumendo che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento di revoca anticipata delle misure di sicurezza, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti e che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuire la competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione, anziche` al magistrato di sorveglianza il quale, pur essendo competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso del termine successivo, non potrebbe invece disporla anticipatamente).
Il presidente della sezione di sorveglianza del Tribunale non e` autonomo organo giurisdizionale ne` e` abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti alla sezione. Egli, pertanto, non e` legittimato a sollevare la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1 sollevata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. assumendo che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento di revoca anticipata delle misure di sicurezza, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti e che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuire la competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione, anziche` al magistrato di sorveglianza il quale, pur essendo competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso del termine successivo, non potrebbe invece disporla anticipatamente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte