Sentenza 81/1982 (ECLI:IT:COST:1982:81)
Massima numero 9532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  16/04/1982;  Decisione del  16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 81/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - TRASPORTO - TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - LIMITI PECUNIARI AL RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE ALLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO').

Testo
Perche` l'oggetto del sindacato di costituzionalita` sia definito e la questione possa ritualmente salire al giudizio della Corte, e` necessario che il giudice "a quo" individui, nell'ordinanza di rimessione, la norma applicabile alla controversia devoluta al suo esame, non potendo coinvolgere nella censura d'incostituzionalita`, allo stesso titolo, unitamente e indistintamente, norme diverse per contenuto ed ambito di operativita`, ed, anzi, applicabili l'una ad esclusione dell'altra. In base a tali principi - oltre che per omessa delibazione della rilevanza - e` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e relativa all'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con L. 19 maggio 1932 n. 841), come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja (reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962 n. 1832), nonche` all'art. 943 cod. nav., in quanto contengono entro limiti massimi di ammontare la responsabilita` del vettore per i sinistri alle persone trasportate.

Atti oggetto del giudizio

Convenzione di Varsavia in materia di traffico aereo internazionale  12/10/1929  n. 0  art. 22  co. 0

protocollo dell'Aja  28/09/1955  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte