Sentenza 83/1982 (ECLI:IT:COST:1982:83)
Massima numero 9424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
16/04/1982; Decisione del
16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9569
Titolo
SENT. 83/82 A. REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE CONTENENTE MISURE DI SALVAGUARDIA - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 83/82 A. REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE CONTENENTE MISURE DI SALVAGUARDIA - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA.
Testo
Il limite alla potesta` normativa regionale dell'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, consiste non gia` nel dovere di osservare le singole leggi statali (perche`, se cosi` fosse, il potere normativo regionale si ridurrebbe ad una semplice potesta` regolamentare), bensi` nell'obbligo di conformarsi ai criteri generali ai quali si ispira la disciplina statale in una determinata materia e che di questa e dei relativi istituti sono espressione caratteristica. (In applicazione di tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3, e 8 della legge Regione Lazio 2 luglio 1974 n. 30, nella parte in cui prevedono, quali misure di salvaguardia, la decadenza di licenze edilizie gia` rilasciate e la decorrenza degli effetti delle misure stesse dalla data di entrata in vigore della legge regionale). - cfr. S. nn. 49 del 1958 e 36 del 1977.
Il limite alla potesta` normativa regionale dell'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, consiste non gia` nel dovere di osservare le singole leggi statali (perche`, se cosi` fosse, il potere normativo regionale si ridurrebbe ad una semplice potesta` regolamentare), bensi` nell'obbligo di conformarsi ai criteri generali ai quali si ispira la disciplina statale in una determinata materia e che di questa e dei relativi istituti sono espressione caratteristica. (In applicazione di tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3, e 8 della legge Regione Lazio 2 luglio 1974 n. 30, nella parte in cui prevedono, quali misure di salvaguardia, la decadenza di licenze edilizie gia` rilasciate e la decorrenza degli effetti delle misure stesse dalla data di entrata in vigore della legge regionale). - cfr. S. nn. 49 del 1958 e 36 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte