Sentenza 83/1982 (ECLI:IT:COST:1982:83)
Massima numero 9569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
16/04/1982; Decisione del
16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9424
Titolo
SENT. 83/82 B. URBANISTICA - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LAZIO - LEGGE REGIONALE - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' NEI TERRITORI COSTIERI FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE - DECADENZA DELLE LICENZE EDILIZIE GIA' RILASCIATE - ASSUNTA INOSSERVANZA DEI PRINCII FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 83/82 B. URBANISTICA - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LAZIO - LEGGE REGIONALE - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' NEI TERRITORI COSTIERI FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE - DECADENZA DELLE LICENZE EDILIZIE GIA' RILASCIATE - ASSUNTA INOSSERVANZA DEI PRINCII FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e` esatto che le misure di salvaguardia (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate in zone interessate da divieti di costruzioni) debbano essere previste solo da strumenti urbanistici e non gia` da una legge. Tali misure, infatti, in quanto dirette all'attuazione di uno strumento urbanistico prima ancora della sua approvazione, non possono essere in esso contenute, ma debbono necessariamente precederlo, in virtu` degli effetti prodromici che sono loro propri. Non sussiste un principio fondamentale della legislazione statale in materia di urbanistica che vieti la decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate e consenta solo di non rilasciarne di nuove. Spetta al potere discrezionale del legislatore disporre in proposito, secondo le circostanze e le particolarita` della materia, senza che possa ritenersi sussistente una norma-principio del tipo ipotizzato. Non eccede quindi dai limiti del suo potere il legislatore regionale che ha utilizzato un istituto (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate) conosciuto dalla legislazione statale (l. 3 novembre 1952 n. 1902; l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, comma undicesimo; l. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 18). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, lett. a) e b), 2, 3 e 8 l. Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30).
Non e` esatto che le misure di salvaguardia (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate in zone interessate da divieti di costruzioni) debbano essere previste solo da strumenti urbanistici e non gia` da una legge. Tali misure, infatti, in quanto dirette all'attuazione di uno strumento urbanistico prima ancora della sua approvazione, non possono essere in esso contenute, ma debbono necessariamente precederlo, in virtu` degli effetti prodromici che sono loro propri. Non sussiste un principio fondamentale della legislazione statale in materia di urbanistica che vieti la decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate e consenta solo di non rilasciarne di nuove. Spetta al potere discrezionale del legislatore disporre in proposito, secondo le circostanze e le particolarita` della materia, senza che possa ritenersi sussistente una norma-principio del tipo ipotizzato. Non eccede quindi dai limiti del suo potere il legislatore regionale che ha utilizzato un istituto (decadenza delle licenze edilizie gia` rilasciate) conosciuto dalla legislazione statale (l. 3 novembre 1952 n. 1902; l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10, comma undicesimo; l. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 18). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, lett. a) e b), 2, 3 e 8 l. Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte