Sentenza 84/1982 (ECLI:IT:COST:1982:84)
Massima numero 9533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
16/04/1982; Decisione del
16/04/1982
Deposito del 29/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9534
Titolo
SENT. 84/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI CAUSATI DA VEICOLI VOLONTARIAMENTE ASSICURATI - LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 84/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI CAUSATI DA VEICOLI VOLONTARIAMENTE ASSICURATI - LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Diversamente dai contratti di assicurazione obbligatoria r.c.a., i contratti volontariamente stipulati per la copertura dei danni causati dalla circolazione di veicoli esenti dall'obbligo assicurativo non rientrano nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia per le vittime della strada; di talche`, l'invocata copertura dei medesimi danni da parte del Fondo nel caso in cui l'impresa assicuratrice si trovi in stato di liquidazione coatta, non potrebbe avvenire se non in pregiudizio di coloro che subiscono danni soggetti all'obbligo assicurativo, e, dunque, in violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma primo, lett. c, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede, a carico del Fondo, il risarcimento dei danni causati da veicoli volontariamente assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovino in stato di liquidazione coatta).
Diversamente dai contratti di assicurazione obbligatoria r.c.a., i contratti volontariamente stipulati per la copertura dei danni causati dalla circolazione di veicoli esenti dall'obbligo assicurativo non rientrano nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia per le vittime della strada; di talche`, l'invocata copertura dei medesimi danni da parte del Fondo nel caso in cui l'impresa assicuratrice si trovi in stato di liquidazione coatta, non potrebbe avvenire se non in pregiudizio di coloro che subiscono danni soggetti all'obbligo assicurativo, e, dunque, in violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita` dell'art. 19, comma primo, lett. c, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede, a carico del Fondo, il risarcimento dei danni causati da veicoli volontariamente assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, si trovino in stato di liquidazione coatta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte