Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione del parametro evocato ratione temporis e adeguata ricostruzione del contesto normativo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità del parametro evocato ratione temporis e per omesso o carente esame del contesto normativo di riferimento all'epoca dell'approvazione delle disposizioni contestate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015. Nonostante i cambiamenti che, a seguito della riforma costituzionale del 2012, hanno interessato il principio di copertura finanziaria delle spese - "spostato" dal quarto al terzo comma e collocato in un mutato contesto, contraddistinto dall'esplicita proclamazione, al primo comma, del principio dell'equilibrio di bilancio e dalla scomparsa del riferimento all'impossibilità di istituire nuove spese con la legge di bilancio - l'art. 81, terzo comma, Cost. ha conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che non lo rende in alcun modo parametro inconferente. Né il richiamo, seppure apodittico, alla normativa interposta sopravvenuta impedisce a questa Corte di cogliere i termini della questione sollevata.
L'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost. mostra una immutata forza espansiva e conserva il carattere di presidio degli equilibri di finanza pubblica, di clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012).