Sentenza 86/1982 (ECLI:IT:COST:1982:86)
Massima numero 10035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  07/05/1982;  Decisione del  07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10036  10037  10038  10039


Titolo
SENT. 86/82 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATO GIURIDICO - SISTEMA DI NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE - IMPUGNATIVA DI NORME CORRELATE A QUELLA APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO E, SOLO IN VIA CONDIZIONATA, DI QUEST'ULTIMA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la specifica incidenza ai fini del decidere - le piu` varie altre norme, comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio principale. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sollevata in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui deferisce al C.S.M. il potere di attribuire la nomina a magistrato di cassazione senza il conferimento delle corrispondenti funzioni; e dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - "in via subordinata e condizionata all'accoglimento della questione principale" -, nella parte in cui fa decorrere la nomina a magistrato di cassazione dall'entrata in vigore della legge, quanto ai magistrati che non abbiano partecipato ai precedenti scrutini).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte