Sentenza 86/1982 (ECLI:IT:COST:1982:86)
Massima numero 10035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/82 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATO GIURIDICO - SISTEMA DI NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE - IMPUGNATIVA DI NORME CORRELATE A QUELLA APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO E, SOLO IN VIA CONDIZIONATA, DI QUEST'ULTIMA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 86/82 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATO GIURIDICO - SISTEMA DI NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE - IMPUGNATIVA DI NORME CORRELATE A QUELLA APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO E, SOLO IN VIA CONDIZIONATA, DI QUEST'ULTIMA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la specifica incidenza ai fini del decidere - le piu` varie altre norme, comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio principale. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sollevata in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui deferisce al C.S.M. il potere di attribuire la nomina a magistrato di cassazione senza il conferimento delle corrispondenti funzioni; e dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - "in via subordinata e condizionata all'accoglimento della questione principale" -, nella parte in cui fa decorrere la nomina a magistrato di cassazione dall'entrata in vigore della legge, quanto ai magistrati che non abbiano partecipato ai precedenti scrutini).
L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la specifica incidenza ai fini del decidere - le piu` varie altre norme, comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio principale. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sollevata in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui deferisce al C.S.M. il potere di attribuire la nomina a magistrato di cassazione senza il conferimento delle corrispondenti funzioni; e dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - "in via subordinata e condizionata all'accoglimento della questione principale" -, nella parte in cui fa decorrere la nomina a magistrato di cassazione dall'entrata in vigore della legge, quanto ai magistrati che non abbiano partecipato ai precedenti scrutini).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte