Sentenza 86/1982 (ECLI:IT:COST:1982:86)
Massima numero 10036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/82 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO ANCHE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
SENT. 86/82 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO ANCHE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
Testo
Il principio di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si applica anche all'amministrazione della giustizia. Infatti, pur essendo detto articolo inserito in una sezione della Carta costituzionale che si intitola alla pubblica amministrazione (laddove la magistratura costituisce un "ordine" ben differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici), va rilevato che la sezione II del titolo III della Costituzione non ignora lo stato giuridico dei giudici (come e` dimostrato dal riferimento ai magistrati di cui al capoverso dell'art. 98) e, soprattutto, che sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Anche per gli uffici giudiziari spetta, pertanto, alla Corte di accertare se le leggi organizzative non siano a tal punto irrazionali da eccedere l'ambito del potere discrezionale riservato al Parlamento.
Il principio di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si applica anche all'amministrazione della giustizia. Infatti, pur essendo detto articolo inserito in una sezione della Carta costituzionale che si intitola alla pubblica amministrazione (laddove la magistratura costituisce un "ordine" ben differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici), va rilevato che la sezione II del titolo III della Costituzione non ignora lo stato giuridico dei giudici (come e` dimostrato dal riferimento ai magistrati di cui al capoverso dell'art. 98) e, soprattutto, che sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Anche per gli uffici giudiziari spetta, pertanto, alla Corte di accertare se le leggi organizzative non siano a tal punto irrazionali da eccedere l'ambito del potere discrezionale riservato al Parlamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte