Sentenza 86/1982 (ECLI:IT:COST:1982:86)
Massima numero 10037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/82 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - DISTINZIONE SOLO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - ART. 107, TERZO COMMA, COST. - INTERPRETAZIONE.
SENT. 86/82 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - DISTINZIONE SOLO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - ART. 107, TERZO COMMA, COST. - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 107, terzo comma, Cost. non vieta qualsiasi collocazione di magistrati non fondata sull'eterogeneita` delle funzioni, ma nemmeno va inteso riduttivamente nel senso di sanzionare il divieto di subordinazione gerarchica del giudice, cosi` svuotando la norma di autonomo significato, quale superflua ed impropria ripetizione dell'art. 101, capoverso, Cost.. Dai lavori preparatori si ricava che l'Assemblea costituente ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati, nell'ambito del quale essa intendeva precludere le diversita` di gradi: ma l'art. 107, terzo comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato; al contrario, da esso va ricavato pur sempre il divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.
L'art. 107, terzo comma, Cost. non vieta qualsiasi collocazione di magistrati non fondata sull'eterogeneita` delle funzioni, ma nemmeno va inteso riduttivamente nel senso di sanzionare il divieto di subordinazione gerarchica del giudice, cosi` svuotando la norma di autonomo significato, quale superflua ed impropria ripetizione dell'art. 101, capoverso, Cost.. Dai lavori preparatori si ricava che l'Assemblea costituente ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati, nell'ambito del quale essa intendeva precludere le diversita` di gradi: ma l'art. 107, terzo comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato; al contrario, da esso va ricavato pur sempre il divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte