Sentenza 86/1982 (ECLI:IT:COST:1982:86)
Massima numero 10038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  07/05/1982;  Decisione del  07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10035  10036  10037  10039


Titolo
SENT. 86/82 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATO GIURIDICO - MAGISTRATI DI CASSAZIONE - SCISSIONE DELLA NOMINA DAL CONCRETO CONFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il sistema di nomina a magistrato di cassazione e` caratterizzato dalla scissione dell'attribuzione della qualifica dalla assegnazione dei corrispondenti uffici: infatti, la valutazione favorevole dei magistrati d'appello, con sette anni di anzianita`, comporta in modo immediato la loro nomina a magistrati di cassazione e il collocamento nel rispettivo ruolo, indipendentemente da alcuna disponibilita` di posti; a cio`, inoltre, non si accompagna la previsione che il conferimento delle funzioni, per la copertura dei posti che si rendano vacanti, sia preceduta da una rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati in questione da parte del Consiglio superiore della magistratura, al quale null'altro spetta che l'obbligo di trarre, a favore del piu` anziano in ruolo fra i vari aspiranti, le necessarie conseguenze della valutazione gia` espressa nei suoi confronti. Tale sistema di progressione in carriera lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di cui agli artt. 97 e 105 Cost., e quello secondo cui i magistrati si distinguono soltanto per diversita` di funzioni, di cui all'art. 107, terzo comma, Cost., nel suo significato originario e peculiare. Inoltre, mentre l'ordinamento processuale e giudiziario puo` ben formare oggetto delle piu` varie riforme legislative (a condizione che non si violino altri precetti costituzionali) per tutto cio` che riguarda le funzioni e i giudici di merito, viceversa le leggi ordinarie non possono disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (art. 111, secondo e terzo comma, Cost.); ne` possono dunque trascurare un siffatto motivo di diversita` funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di cassazione, tanto piu` che questi giudici vengono distintamente considerati dalla stessa Costituzione (artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma) con sicuro riferimento ai soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 97, primo comma, 105 e 107, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziche` la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; nonche` l'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole "secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte