Sentenza 86/1982 (ECLI:IT:COST:1982:86)
Massima numero 10039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/82 E. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATO GIURIDICO - MAGISTRATI DI CASSAZIONE - NOMINA ALLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI - RIFERIMENTO ALLA NOMINA A MAGISTRATI DI CASSAZIONE ANZICHE' ALLA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' - MANCATA PREVISIONE DEL CONTESTUALE CONFERIMENTO DEL CORRISPONDENTE UFFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE (ART. 27 LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).
SENT. 86/82 E. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATO GIURIDICO - MAGISTRATI DI CASSAZIONE - NOMINA ALLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI - RIFERIMENTO ALLA NOMINA A MAGISTRATI DI CASSAZIONE ANZICHE' ALLA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' - MANCATA PREVISIONE DEL CONTESTUALE CONFERIMENTO DEL CORRISPONDENTE UFFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE (ART. 27 LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).
Testo
Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87): a) l'art. 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche` ai magistrati che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla dichiarazione di idoneita`, di cui all'art. 7; b) l'art. 17 della predetta legge, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziche` la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; c) l'art. 19, secondo comma, della predetta legge, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.
Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87): a) l'art. 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche` ai magistrati che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla dichiarazione di idoneita`, di cui all'art. 7; b) l'art. 17 della predetta legge, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziche` la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; c) l'art. 19, secondo comma, della predetta legge, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27