Sentenza 87/1982 (ECLI:IT:COST:1982:87)
Massima numero 10042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 10/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 87/82 C. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE - MAGISTRATI DI APPELLO - POSTI AD ESSI RISERVATI - POSSIBILE ASSEGNAZIONE A MAGISTRATI CHE ABBIANO CONSEGUITO LA NOMINA, MA NON ESERCITINO LE RISPETTIVE FUNZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 104, QUARTO COMMA, E 107, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 87/82 C. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE - MAGISTRATI DI APPELLO - POSTI AD ESSI RISERVATI - POSSIBILE ASSEGNAZIONE A MAGISTRATI CHE ABBIANO CONSEGUITO LA NOMINA, MA NON ESERCITINO LE RISPETTIVE FUNZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 104, QUARTO COMMA, E 107, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In una prospettiva costituzionale sono ben diverse le posizioni spettanti alle Corti d'appello e alla Corte di cassazione, nonche` alle rispettive categorie di magistrati: le Corti d'appello non esercitano, infatti, funzioni specificamente attribuite dalla Costituzione, a differenza di quelle che il secondo e terzo comma dell'art. 111 Cost. riservano alla Cassazione; ne` i magistrati d'appello vengono distintamente considerati dalla Costituzione, come invece si riscontra negli artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma, aventi espresso riguardo ai "consiglieri di cassazione" o alla generalita` dei componenti la suprema magistratura ordinaria. In tale situazione, la Corte deve solo assicurare che i magistrati di cassazione, investiti delle corrispondenti funzioni, non rimangano esclusi dal Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo conmma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di appello possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni").
In una prospettiva costituzionale sono ben diverse le posizioni spettanti alle Corti d'appello e alla Corte di cassazione, nonche` alle rispettive categorie di magistrati: le Corti d'appello non esercitano, infatti, funzioni specificamente attribuite dalla Costituzione, a differenza di quelle che il secondo e terzo comma dell'art. 111 Cost. riservano alla Cassazione; ne` i magistrati d'appello vengono distintamente considerati dalla Costituzione, come invece si riscontra negli artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma, aventi espresso riguardo ai "consiglieri di cassazione" o alla generalita` dei componenti la suprema magistratura ordinaria. In tale situazione, la Corte deve solo assicurare che i magistrati di cassazione, investiti delle corrispondenti funzioni, non rimangano esclusi dal Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo conmma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di appello possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 104
co. 4
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte