Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta identificazione della norma oggetto del giudizio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta identificazione della norma oggetto del giudizio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non corretta identificazione della norma di copertura finanziaria, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015. Il rimettente ha correttamente individuato la norma di copertura finanziaria della spesa inerente all'erogazione del trattamento oggetto del giudizio incidentale.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non corretta identificazione della norma di copertura finanziaria, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015. Il rimettente ha correttamente individuato la norma di copertura finanziaria della spesa inerente all'erogazione del trattamento oggetto del giudizio incidentale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/12/1982
n. 58
art. 1
co.
legge della Regione Emilia Romagna
14/12/1982
n. 58
art. 8
co. 2
legge della Regione Emilia Romagna
30/04/2015
n. 2
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte