Sentenza 88/1982 (ECLI:IT:COST:1982:88)
Massima numero 9866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
27/04/1982; Decisione del
27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/82. PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE PENALE - PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO E DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 88/82. PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE PENALE - PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO E DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'accertamento amministrativo cui sia attribuita efficacia vincolante per il giudice penale e` certamente incompatibile con il principio del libero convincimento garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost., la cui violazione si combina con quella dell'art. 24 Cost., in quanto l'accertamento che fa stato nel giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della difesa, e con quella dell'art. 3 Cost., perche` la preclusione per il giudice penale differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario o no e, nell'ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia relativa a imposte dirette o indirette. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, 24 e 3 Cost. - gli artt. 60 e 21, comma terzo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.
L'accertamento amministrativo cui sia attribuita efficacia vincolante per il giudice penale e` certamente incompatibile con il principio del libero convincimento garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost., la cui violazione si combina con quella dell'art. 24 Cost., in quanto l'accertamento che fa stato nel giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della difesa, e con quella dell'art. 3 Cost., perche` la preclusione per il giudice penale differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario o no e, nell'ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia relativa a imposte dirette o indirette. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, 24 e 3 Cost. - gli artt. 60 e 21, comma terzo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte