Sentenza 89/1982 (ECLI:IT:COST:1982:89)
Massima numero 9867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  27/04/1982;  Decisione del  27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9868  14001


Titolo
SENT. 89/82 A. PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - FALSA FATTURAZIONE E ANNOTAZIONE NEL REGISTRO I.V.A. - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte