Sentenza 89/1982 (ECLI:IT:COST:1982:89)
Massima numero 9868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
27/04/1982; Decisione del
27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 89/82 B. PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - ATTI FRAUDOLENTI AL FINE DI SOTTRARRE REDDITI ALL'IMPOSTA SUL REDDITO - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 89/82 B. PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - ATTI FRAUDOLENTI AL FINE DI SOTTRARRE REDDITI ALL'IMPOSTA SUL REDDITO - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il divieto di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo non implica una violazione del principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale quando la stessa accusa non puo` essere contestata prima che sia accertata l'esistenza e l'entita` del reddito evaso (in particolare se l'evasione dell'imposta sia superiore o inferiore a lire cinque milioni). Il sistema scelto dal legislatore, e cioe` che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento definitivo dell'imposta e che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla contestazione dell'accusa, non comporta, in quanto eguale per tutti i contribuenti, violazione dell'art. 3 Cost. per la supposta diversa capacita` di utilizzare la normativa di legge che deriverebbe dalla diversa potenzialita` economica, ne` il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti implica la violazione dell'art.53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 112, 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma ultimo, in relazione al comma terzo, lett.e, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)
Il divieto di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo non implica una violazione del principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale quando la stessa accusa non puo` essere contestata prima che sia accertata l'esistenza e l'entita` del reddito evaso (in particolare se l'evasione dell'imposta sia superiore o inferiore a lire cinque milioni). Il sistema scelto dal legislatore, e cioe` che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento definitivo dell'imposta e che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla contestazione dell'accusa, non comporta, in quanto eguale per tutti i contribuenti, violazione dell'art. 3 Cost. per la supposta diversa capacita` di utilizzare la normativa di legge che deriverebbe dalla diversa potenzialita` economica, ne` il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti implica la violazione dell'art.53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 112, 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma ultimo, in relazione al comma terzo, lett.e, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte