Sentenza 89/1982 (ECLI:IT:COST:1982:89)
Massima numero 14001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  27/04/1982;  Decisione del  27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9867  9868


Titolo
SENT. 89/82 C. PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNZIA DI UN PRESUNTO REDDITO DI AVVIAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare l'adempimento dell'obbligo tributario a causa del lungo iter degli accertamenti, determinato dall'improcedibilita` dell'azione penale fino a che l'accertamento dell'imposta (in particolare dell'esistenza del reddito evaso) sia divenuto definitivo in sede di contenzioso tributario, non implica la violazione dell'art. 53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento; ne` tale sistema, derivando da una scelta del legislatore eguale per tutti i contribuenti, comporta violazione dell'art. 3 Cost., prospettata per il vantaggio che la denunciata procedura tributaria arrecherebbe ai cittadini che non osservano le leggi rispetto a quelli che le osservano (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma ultimo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui dispone che l'azione penale, in relazione al reato di cui all'art. 243 t.u. n. 645 del 1958, non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte