Sentenza 90/1982 (ECLI:IT:COST:1982:90)
Massima numero 9806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
27/04/1982; Decisione del
27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 90/82 A. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO ALLA SOMMA DI L. 15.000 PER CHILOGRAMMO DI PESO NETTO (RADDOPPIABILE IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 70 E 77 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLA L. DI DELEGAZIONE N. 183 DEL 1960) - ESCLUSIONE - RISPONDENZA DELLA NORMA DELEGATA AI CRITERI DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE (NON CONTRASTANDO IL (LIMITATO) MASSIMALE CON IL SUPERAMENTO DELLA POSIZIONE MONOPOLISTICA DEL VETTORE, ADEGUANDOSI ALLE ESIGENZE DEL TRAFFICO ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL SETTORE).
SENT. 90/82 A. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO ALLA SOMMA DI L. 15.000 PER CHILOGRAMMO DI PESO NETTO (RADDOPPIABILE IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 70 E 77 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLA L. DI DELEGAZIONE N. 183 DEL 1960) - ESCLUSIONE - RISPONDENZA DELLA NORMA DELEGATA AI CRITERI DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE (NON CONTRASTANDO IL (LIMITATO) MASSIMALE CON IL SUPERAMENTO DELLA POSIZIONE MONOPOLISTICA DEL VETTORE, ADEGUANDOSI ALLE ESIGENZE DEL TRAFFICO ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL SETTORE).
Testo
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate - prevista dal d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 - non viola i criteri posti dalla legge delega (art. 2 legge 27 febbraio 1960 n. 183). L'esistenza di massimali per il risarcimento dei danni alle cose trasportate, infatti, non trae motivo dal pur gravoso regime di responsabilita` incombente sul vettore ferroviario, ne` dalla sua originaria posizione di monopolista. Il legislatore delegante, di fronte alle dimensionii assunte dal trasporto ferroviario, che e` trasporto di massa, ha semmai tenuto presente la necessita` di non esporre l'Azienda Autonoma a insostenibili oneri finanziari; e d'altra parte si e` preoccupato di disporre che la funzione sociale e la natura del pubblico servizio adempiuto dalla Ferrovie non influissero soverchiamente sul livello delle tariffe applicate. E cosi` operando ci si e` anche conformati alla prescrizione dell'art. 2, lettera a) e c) della legge delegante di adeguare condizioni e tariffe per il trasporto ferroviario di cose - fin dove possibile, senza deroghe alle vigenti norme del diritto italiano - alla "legislazione ferroviaria internazionale". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 n. 1 lettera c) e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 (responsabilita` del vettore ferroviario in relazione alla perdita di cose) proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato, ad un massimale, raddoppiabile nel caso di dolo o colpa grave del vettore concreterebbe una violazione delle direttive della legge delegante (27/2/1960 n. 183), la quale nell'investire il Governo della revisione delle condizioni per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, prescriverebbe, tra l'altro, che si abbandonino i residui criteri collegati con l'originaria posizione monopolistica del vettore.
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate - prevista dal d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 - non viola i criteri posti dalla legge delega (art. 2 legge 27 febbraio 1960 n. 183). L'esistenza di massimali per il risarcimento dei danni alle cose trasportate, infatti, non trae motivo dal pur gravoso regime di responsabilita` incombente sul vettore ferroviario, ne` dalla sua originaria posizione di monopolista. Il legislatore delegante, di fronte alle dimensionii assunte dal trasporto ferroviario, che e` trasporto di massa, ha semmai tenuto presente la necessita` di non esporre l'Azienda Autonoma a insostenibili oneri finanziari; e d'altra parte si e` preoccupato di disporre che la funzione sociale e la natura del pubblico servizio adempiuto dalla Ferrovie non influissero soverchiamente sul livello delle tariffe applicate. E cosi` operando ci si e` anche conformati alla prescrizione dell'art. 2, lettera a) e c) della legge delegante di adeguare condizioni e tariffe per il trasporto ferroviario di cose - fin dove possibile, senza deroghe alle vigenti norme del diritto italiano - alla "legislazione ferroviaria internazionale". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 n. 1 lettera c) e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 (responsabilita` del vettore ferroviario in relazione alla perdita di cose) proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato, ad un massimale, raddoppiabile nel caso di dolo o colpa grave del vettore concreterebbe una violazione delle direttive della legge delegante (27/2/1960 n. 183), la quale nell'investire il Governo della revisione delle condizioni per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, prescriverebbe, tra l'altro, che si abbandonino i residui criteri collegati con l'originaria posizione monopolistica del vettore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte