Sentenza 90/1982 (ECLI:IT:COST:1982:90)
Massima numero 9807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
27/04/1982; Decisione del
27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 90/82 B. - FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (STANTE LA RAZIONALITA' DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE IN FORZA DI DISCIPLINA DEROGATORIA, CONSENTITA DALL'ART. 1680 COD. CIV. PER ESIGENZE PECULIARI AL TRAFFICO FERROVIARIO, OPERANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO).
SENT. 90/82 B. - FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (STANTE LA RAZIONALITA' DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE IN FORZA DI DISCIPLINA DEROGATORIA, CONSENTITA DALL'ART. 1680 COD. CIV. PER ESIGENZE PECULIARI AL TRAFFICO FERROVIARIO, OPERANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO).
Testo
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate deroga alla disciplina del contratto di trasporto, dettata, in via generale dal codice civile. Ma la deroga non e` arbitraria, ne` comunque lesiva del precetto scaturente dall'art. 3 Cost.; sia perche` le peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da quello adottato dal codice, sia perche` il regolamento della specie si colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del trasporto ferroviario, che assicura parita` di trattamento a tutti gli utenti di quel servizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale delgi artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate deroga alla disciplina del contratto di trasporto, dettata, in via generale dal codice civile. Ma la deroga non e` arbitraria, ne` comunque lesiva del precetto scaturente dall'art. 3 Cost.; sia perche` le peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da quello adottato dal codice, sia perche` il regolamento della specie si colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del trasporto ferroviario, che assicura parita` di trattamento a tutti gli utenti di quel servizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale delgi artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte