Sentenza 90/1982 (ECLI:IT:COST:1982:90)
Massima numero 9808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  27/04/1982;  Decisione del  27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9806  9807


Titolo
SENT. 90/82 C. - FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - RESPONSABILITA' CIVILE - TRASPORTO DELLE COSE SULLE FF.SS. - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 28 COST. - ADEGUATEZZA DELLE NORME DENUNCIATE AL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' DELLA P.A. IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO (NON ESCLUSA, MA DISCIPLINATA SECONDO LIMITI ADEGUATAMENTE GIUSTIFICABILI) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni che limitano la responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita, anche parziale delle cose trasportate, non escludono la responsabilita` dell'Amministrazione stessa, bensi` la regolano alla stregua della legge che disciplina il trasporto ferroviario, determinandone i limiti in misura giustificata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197, proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato ad un massimale concreterebbe una violazione dell'art. 28 Cost., in quanto il principio di responsabilita` in esso sancito non consentirebbe che il vettore sia esonerato, nemmeno entro i limiti previsti nel caso in esame, dall'obbligo del risarcimento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte