Sentenza 91/1982 (ECLI:IT:COST:1982:91)
Massima numero 9402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/04/1982;  Decisione del  27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9401


Titolo
SENT. 91/82 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - URBANISTICA - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - VINCOLI A CONTENUTO ESPROPRIATIVO - RETROATTIVITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 5, secondo comma, della L. Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976 n. 10, nella parte in cui attribuisce validita` ai vincoli urbanistici previsti in programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, ha natura di norma retroattiva e non di norma puramente ricognitiva. Pertanto esso e` costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale della legislazione statale relativo alla irretroattivita` delle norme giuridiche. - Per un caso del tutto analogo (a proposito dell'art. 48 L. Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51) cfr. S.n. 23/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte