Sentenza 92/1982 (ECLI:IT:COST:1982:92)
Massima numero 9779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/04/1982; Decisione del
27/04/1982
Deposito del 12/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9780
Titolo
SENT. 92/82 A. EDILIZIA E URBANISTICA - VINCOLI URBANISTICI - VINCOLI PREORDINATI AD UN SUCCESSIVO TRASFERIMENTO COATTIVO - PROFILO DELLA IMPOSIZIONE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI SENZA INDENNIZZO E SENZA TERMINE DI DURATA (NON ABROGABILE) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3, 41, 42 COMMI PRIMO E SECONDO, 47 E 97 COST. - PUNTUALIZZAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA', ALLA STREGUA DEGLI ESTREMI DEL PROCESSO (IMPOSIZIONE DI VERDE PUBBLICO COL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, SENZA INDENNIZZO, NE' LIMITAZIONE TEMPORALE DI VALIDITA') - ESTRANEITA' DEI PROFILI CHE NON ATTENGONO ALLA NON INDENNIZZABILITA' DI VINCOLI (PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE) CIRCOSCRITTI IMPROROGABILMENTE NEL TEMPO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 92/82 A. EDILIZIA E URBANISTICA - VINCOLI URBANISTICI - VINCOLI PREORDINATI AD UN SUCCESSIVO TRASFERIMENTO COATTIVO - PROFILO DELLA IMPOSIZIONE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI SENZA INDENNIZZO E SENZA TERMINE DI DURATA (NON ABROGABILE) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3, 41, 42 COMMI PRIMO E SECONDO, 47 E 97 COST. - PUNTUALIZZAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA', ALLA STREGUA DEGLI ESTREMI DEL PROCESSO (IMPOSIZIONE DI VERDE PUBBLICO COL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, SENZA INDENNIZZO, NE' LIMITAZIONE TEMPORALE DI VALIDITA') - ESTRANEITA' DEI PROFILI CHE NON ATTENGONO ALLA NON INDENNIZZABILITA' DI VINCOLI (PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE) CIRCOSCRITTI IMPROROGABILMENTE NEL TEMPO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.
Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte