Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43111  43112  43113  43114  43115  43116  43117  43118  43119  43120  43121  43125


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Censura riferita all'anno di esercizio 1983 - Carenza di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, che quantifica l'onere derivante dall'integrazione regionale al trattamento di fine servizio (TFS) per l'esercizio finanziario 1983. Tale previsione fuoriesce dal raggio di valutazione e applicazione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla parificazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte