Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Censura riferita all'anno di esercizio 1983 - Carenza di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Censura riferita all'anno di esercizio 1983 - Carenza di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, che quantifica l'onere derivante dall'integrazione regionale al trattamento di fine servizio (TFS) per l'esercizio finanziario 1983. Tale previsione fuoriesce dal raggio di valutazione e applicazione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla parificazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018.
È dichiarata inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, che quantifica l'onere derivante dall'integrazione regionale al trattamento di fine servizio (TFS) per l'esercizio finanziario 1983. Tale previsione fuoriesce dal raggio di valutazione e applicazione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla parificazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/12/1982
n. 58
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte