Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Attribuzione del potere di assegnare d'ufficio, in applicazione non esclusiva, i giudici tributari appartenenti al ruolo unico - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, e di buon andamento dell'organizzazione dei pubblici uffici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 97, 106 e 107 Cost., con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico, presso le sedi nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale individuate dallo stesso Consiglio di presidenza. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.