Ordinanza 95/1982 (ECLI:IT:COST:1982:95)
Massima numero 14541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 13/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 95/82. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SFRATTO - ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI SFRATTO NELLE ZONE TERREMOTATE, DISPOSTA FINO AL 31 DICEMBRE 1981, DEI TITOLI ESECUTIVI COSTITUITI DA VERBALI DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI COORDINAMENTO (TEMPORALE ED OGGETTIVO) CON LA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 95/82. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SFRATTO - ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI SFRATTO NELLE ZONE TERREMOTATE, DISPOSTA FINO AL 31 DICEMBRE 1981, DEI TITOLI ESECUTIVI COSTITUITI DA VERBALI DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI COORDINAMENTO (TEMPORALE ED OGGETTIVO) CON LA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione giudiziale. Nelle more e' infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma terzo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratti promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, cosi' come spetta ad esso verificare se la incompatibilita' tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorita' della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981), il tutto in considerazione anche del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo 1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa fino al 31 dicembre 1982". - O. n. 56/1982.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione giudiziale. Nelle more e' infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma terzo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratti promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, cosi' come spetta ad esso verificare se la incompatibilita' tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorita' della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981), il tutto in considerazione anche del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo 1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa fino al 31 dicembre 1982". - O. n. 56/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte