Sentenza 96/1982 (ECLI:IT:COST:1982:96)
Massima numero 9869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  07/05/1982;  Decisione del  07/05/1982
Deposito del 20/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9870  14002


Titolo
SENT. 96/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - I.G.E. (IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA) - OMESSA REGOLAMENTAZIONE DEGLI EFFETTI DI NORMA ABROGATA - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in relazione a tutti gli invocati parametri, quando non ne sussista la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11 e 53 Cost., dell'art. 9 l. 1 agosto 1969 n. 478, nella parte in cui, correggendo in conformita` del G.A.T.T. - accordo reso esecutivo con l. n. 295 del 1950 e l. n. 1307 del 1957 - l'erronea diversificazione delle aliquote previste dal'art. 5, comma secondo, l. 21 marzo 1958 n. 267 per l'I.G.E. sul cotone in massa di produzione nazionale e sul similare prodotto di provenienza estera, ha omesso di regolare retroattivamente gli effetti della norma abrogata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11  co. 1

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte