Sentenza 96/1982 (ECLI:IT:COST:1982:96)
Massima numero 9870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  07/05/1982;  Decisione del  07/05/1982
Deposito del 20/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9869  14002


Titolo
SENT. 96/82 B. I.G.E. (IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA) - COTONE IN MASSA DI PRODUZIONE NAZIONALE E DI PROVENIENZA ESTERA - DISCRIMINAZIONE DEL PRODOTTO IMPORTATO DALL'AREA DEL G.A.T.T. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I precetti di cui agli artt. 11 e 10, comma primo, Cost. erigono a limite della legge ordinaria il rispetto dei trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali, qual e` la CEE, e della produzione normativa da essi derivata, nonche` delle consuetudini e delle altre regole generalmente riconosciute di diritto internazionale, e non anche di regole convenzionali contenute in accordi tariffari e commerciali, non appartenenti ne` all'una ne` all'altra delle anzidette categorie di norme. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 11 e 10, comma primo, Cost. in relazione al accordo G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade) ratificato e reso esecutivo con l. 5 aprile 1950 n. 295 e l. 7 novembre 1957 n. 1307 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, comma secondo, l. 21 marzo 1958 n. 267, nella parte in cui riduce l'aliquota I.G.E. dal 6% al 4% per il cotone in massa di produzione interna, e non anche per quello importato dall'area del G.A.T.T.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 10  co. 1

Altri parametri e norme interposte