Sentenza 97/1982 (ECLI:IT:COST:1982:97)
Massima numero 9990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 20/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10099
Titolo
SENT. 97/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO NON COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE RISPETTO AL LAVORO DIURNO - COMPUTABILITA' DELLA MAGGIORAZIONE AD ALTRI FINI - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 97/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO NON COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE RISPETTO AL LAVORO DIURNO - COMPUTABILITA' DELLA MAGGIORAZIONE AD ALTRI FINI - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Discutendosi nel giudizio a quo se la maggiorazione retributiva per lavoro notturno pacificamente percepita dai dipendenti dovesse computarsi nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festivita`, permessi, tredicesima mensilita`, scatti di anzianita` ed indennita` di fine rapporto, e` inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2108 comma secondo cod. civ. secondo cui "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno". La computabilita`, infatti, non dipende dalla interpretazione dell'art. 2108 comma secondo cit., ma dalla determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito, e specificamente dal suo carattere continuativo o meno.
Discutendosi nel giudizio a quo se la maggiorazione retributiva per lavoro notturno pacificamente percepita dai dipendenti dovesse computarsi nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festivita`, permessi, tredicesima mensilita`, scatti di anzianita` ed indennita` di fine rapporto, e` inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2108 comma secondo cod. civ. secondo cui "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno". La computabilita`, infatti, non dipende dalla interpretazione dell'art. 2108 comma secondo cit., ma dalla determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito, e specificamente dal suo carattere continuativo o meno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte