Sentenza 97/1982 (ECLI:IT:COST:1982:97)
Massima numero 10099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  07/05/1982;  Decisione del  07/05/1982
Deposito del 20/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9990


Titolo
SENT. 97/82. LAVORO - LAVORO NOTTURNO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO A MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE PER LAVORO NOTTURNO AI SOLI CASI DI PRESTAZIONI NON RESE IN REGOLARI TURNI PERIODICI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DI PRESTAZIONI RESE IN TURNI SIFFATTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' dell'art. 2108 cod. civ. nella parte in cui (secondo comma), stabilendo il diritto ad una maggiorazione retributiva del lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici, darebbe luogo ad una ingiustificata diversita' del trattamento retributivo a seconda che tale lavoro sia o meno prestato in regolari turni periodici, violando altresi' il principio di proporzionalita' della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro. (Nella specie il difetto di rilevanza e' stato desunto dalla circostanza che dagli atti di causa emergeva la sussistenza delle maggiorazioni retributive per lavoro notturno e vi era contestazione solo relativamente alla pretesa computabilita' della medesima ai fini della liquidazione di taluni emolumenti come quelli per ferie, festivita', tredicesima mensilita', ecc., sicche' la materia del contendere non implicava l'operativita' della norma censurata, bensi' la determinazione dei caratteri del compenso di cui si pretendeva la suddetta computabilita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte