Sentenza 98/1982 (ECLI:IT:COST:1982:98)
Massima numero 12136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  07/05/1982;  Decisione del  07/05/1982
Deposito del 20/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 98/82. ESECUZIONE PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO CHE ABBIA FATTO DOMANDA DI ESSERE UDITO PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE DEL RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELL'INCIDENTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'imputato o il condannato, che ha diritto ad essere udito personalmente a seguito di sua domanda, deve essere posto in condizione di provare che l'assenza e' dovuta all'assoluta impossibilita' a comparite per legittimo impedimento, e il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la sussistenza dell'impedimento, deve sospendere o rinviare il procedimento. Solo in tal modo si consente l'esplicazione efficace del diritto di autodifesa da parte dell'imputato o condannato, che deve avere la possibilita' di rappresentare le proprie ragioni direttamente al giudice dell'esecuzione, al quale spetta di decidere questioni la cui soluzione determina immediate gravi conseguenze sulla liberta' personale dell'interessato. (Illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 630, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non compaia per legittimo impedimento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte