Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43111  43112  43113  43114  43115  43116  43117  43118  43119  43120  43121  43124


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015, che disciplinano l'integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - abrogando tale istituto, fatti salvi gli effetti con esclusivo riferimento ai dipendenti che, in regime di TFS in base alla normativa statale, fossero in servizio da almeno un anno - delimitando la platea dei beneficiari, in vista dell'obiettivo di contenere la relativa spesa, in attesa della sua sostituzione con il trattamento di fine rapporto nel settore del pubblico impiego. Le norme regionali censurate delineano una modalità "procedurale" di copertura finanziaria della spesa coerente con quanto stabilito dal legislatore statale al momento della loro adozione; né tale giudizio può mutare per la successiva adozione di norme statali di attuazione del medesimo precetto che si sono sostituite a quelle allora vigenti, il cui rispetto non può costituire parametro di valutazione della legittimità della copertura finanziaria di una spesa molto risalente nel tempo e in via di estinzione sentenza n. 227 del 2019). (Precedente citato: sentenza n. 26 del 2013).

Contribuisce alla corretta interpretazione delle disposizioni censurate la documentazione contenuta sia nei lavori preparatori, sia nella scheda tecnico-finanziaria allegata ad una legge regionale. (Precedente citato: sentenza n. 143 del 2020).

Le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e a tale obbligo non sfuggono le norme regionali; solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale. (Precedente citato: sentenza n. 26 del 2013).

Il principio dell'equilibrio di bilancio opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte. Il sindacato di costituzionalità sulle modalità di copertura finanziaria delle spese, pertanto, coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2019 e n. 26 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 1  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 8  co. 2

legge della Regione Emilia Romagna  30/04/2015  n. 2  art. 15  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte