Sentenza 99/1982 (ECLI:IT:COST:1982:99)
Massima numero 9871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
07/05/1982; Decisione del
07/05/1982
Deposito del 20/05/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE SPESE D'ACQUISTO - TRASFERIMENTI INTER VIVOS E MORTIS CAUSA - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 99/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE SPESE D'ACQUISTO - TRASFERIMENTI INTER VIVOS E MORTIS CAUSA - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando per nulla ne sussista la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, e 18, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, laddove prevede per i trasferimenti inter vivos un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello previsto per i trasferimenti mortis causa, in quanto, mentre per i primi le spese di acquisto, se gia` non indicate nella dichiarazione prevista nel comma primo del cit. art. 11, debbono a pena di decadenza essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione, per i secondi la denuncia puo` essere fatta nel maggior termine stabilito per la deduzione delle passivita` agli effetti delle imposte di successione).
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando per nulla ne sussista la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, e 18, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, laddove prevede per i trasferimenti inter vivos un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello previsto per i trasferimenti mortis causa, in quanto, mentre per i primi le spese di acquisto, se gia` non indicate nella dichiarazione prevista nel comma primo del cit. art. 11, debbono a pena di decadenza essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione, per i secondi la denuncia puo` essere fatta nel maggior termine stabilito per la deduzione delle passivita` agli effetti delle imposte di successione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte