Sentenza 102/1982 (ECLI:IT:COST:1982:102)
Massima numero 9991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9992  9993  9994  9995


Titolo
SENT. 102/82 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE - E' ESCLUSA QUALORA, PER EFFETTO DEL CUMULO, SIA SUPERATO IL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima fa si` che essa non possa tollerare trattamenti differenziati quando la rispettiva ratio discenda da identici presupposti di fatto, cioe` la diminuita capacita` di guadagno per infermita` o per eta`, che rende il soggetto meritevole di eguale protezione. E poiche` l'originario principio del divieto di cumulo fra pensione INPS integrata al minimo ed altri trattamenti previdenziali quando l'importo complessivo delle pensioni cumulate superasse il minimo garantito (art. 2, comma secondo, lett. a) l. n. 1338 del 1962) ha subito numerose deroghe per effetto della successiva legislazione (art. 23 l. n. 153 del 1969) e delle pronuncie di questa Corte (sentenze nn. 230 del 1974 e 263 del 1976), del tutto arbitraria e priva di razionale giustificazione risulta la persistenza dello stesso divieto in situazioni del tutto analoghe e meritevoli della medesima tutela costituzionale. Non vi e` alcun motivo economico e sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 34 del 1981. Ed una volta che per i primi e` consentita l'integrazione al minimo della pensione di invalidita` INPS, anche in presenza di altri trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino il minimo garantito, non vi e` motivo perche` tale integrazione debba essere negata a chi si trovi gia` in possesso della medesima pensione diretta dello Stato, solo perche` la pensione di invalidita` e` erogata dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni anziche` dalla gestione ordinaria INPS. (Illegittimita` costituzionale dell' art. 1, comma secondo, l. 9 gennaio 1963, n. 9). - cfr. SS. nn. 230/1974, 263/1972, 34/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte