Sentenza 102/1982 (ECLI:IT:COST:1982:102)
Massima numero 9992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9991  9993  9994  9995


Titolo
SENT. 102/82 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - COMMERCIANTI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE - E' ESCLUSA QUALORA, PER EFFETTO DEL CUMULO, SIA SUPERATO IL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Non sussiste alcuna motivazione economica, o sociale, che valga a spiegare una discriminazione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nel settore del commercio, in ordine al minimo vitale, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 34 del 1981. Ed una volta che per i primi e` consentita l'integrazione al minimo della pensione invalidita` INPS, anche in presenza di altri trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino il minimo garantito, non vi e` motivo perche` tale integrazione debba essere negata a chi si trovi gia` in possesso della medesima pensione diretta dello Stato, solo perche` la pensione di invalidita` e` erogata dalla gestione speciale commercianti, anziche` della gestione ordinaria INPS. Nessuna pronuncia deve essere adottata, invece, rispetto all'art. 23 della l. 30 aprile 1969, n. 153, che non forma oggetto dell'impugnazione, venendo invocato come semplice elemento di raffronto (avendo derogato per la prima volta, alla regola generale originaria del divieto dell'integrazione al minimo). (Illegittimita` costituzionale dell'art. 19, comma secondo, legge 22 luglio 1966, n. 613).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte