Sentenza 102/1982 (ECLI:IT:COST:1982:102)
Massima numero 9993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9991  9992  9994  9995


Titolo
SENT. 102/82 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INPS - E' ESCLUSA QUALORA, PER EFFETTO DEL CUMULO, SIA SUPERATO IL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Stante il diritto all'integrazione della pensione diretta INPS, gia` riconosciuto - allo stato attuale della normativa - ai titolari di pensione diretta dello Stato o di pensione di riversibilita` a carico dello Stato stesso, dell'INPS o di altri fondi, non ha alcuna razionale giustificazione economica e sociale, negare al titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare al minimo la pensione di riversibilita` INPS, che e` strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a) l. 12 agosto 1962, n. 1338).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte