Sentenza 103/1982 (ECLI:IT:COST:1982:103)
Massima numero 9698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9699  9700


Titolo
SENT. 103/82 A. - REATI MILITARI - IPOTESI DIVERSE DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CORRELATA ALLA IRRAZIONALITA' E ARBITRARIETA' DELLE SANZIONI COMMINATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALLA PARTE CHE CONTEMPLA L'IRROGAZIONE DELLA PENA.

Testo
In tema di sanzioni penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che essa adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano certamente nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo` essere censurato dalla Corte solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti irrazionale e arbitraria. (Illegittimita` costituzionale "in parte qua" degli artt. 186, ultimo comma, 189, comma primo, C.P.M.P. e 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte