Sentenza 103/1982 (ECLI:IT:COST:1982:103)
Massima numero 9699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  20/05/1982;  Decisione del  20/05/1982
Deposito del 27/05/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9698  9700


Titolo
SENT. 103/82 B. REATI MILITARI - IPOTESI DIVERSE DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - ARTT. 186, ULTIMO COMMA C.P.M.P. - PENE IRRAZIONALMENTE PIU' GRAVI DI QUELLE ATTUALMENTE PREVISTE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 26 DEL 1979, PER LA VIOLENZA CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME VERSO SUPERIORE UFFICIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALLA PARTE CHE CONTEMPLA LA PENA.

Testo
Con la sentenza n. 26 del 1979, la Corte ha modificato il regime sanzionatorio per una parte delle fattispecie previste dall'art. 186 C.P.M.P.: in particolare, relativamente ad una delle varie ipotesi di insubordinazione (quella con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore ufficiale, che costituisce il perno del trattamento sanzionatorio in materia), alla pena originariamente prevista dal C.P.M.P. si sono sostituite le sanzioni meno gravi previste dal codice penale comune. Con la stessa sentenza, tenuto conto che lo stesso art. 186 C.P.M.P. conteneva ulteriori ipotesi di insubordinazione, la Corte sollecito` un intervento del legislatore diretto a realizzare la necessaria revisione e la organica regolamentazione del trattamento sanzionatorio di tutte le suddette diverse ipotesi. Cio` non si e` verificato e la disarmonia e` stata puntualmente prospettata con nuove ordinanze relativamente alle due ipotesi considerate sull'ultimo comma dell'art. 186, nonche` rispetto alle altre ipotesi di insubordinazione previste dall'art. 189, primo comma, dello stesso C.P.M.P.: ipotesi tutte, per le quali, a seguito del descritto intervento operato dalla Corte, limitatamente al fatto in assoluto piu` grave di insubordinazione, risultano oggi previste, per fatti meno gravi, sanzioni piu` severe di quelle comminate al primo. Cio` trasmoda di certo la ragionevolezza, per ripristinare la quale (unitamente alla coerenza della disciplina) non sussiste altra alternativa se non quella di eliminare, con la pronuncia di incostituzionalita`, le pene estremamente piu` severe previste dal C.P.M.P., siccome divenute incompatibili con quelle applicabili, secondo il codice penale comune, per effetto della richiamata sentenza della Corte. Con la conseguenza, armonica e unitaria, che, per tutte le fattispecie di insubordinazione, vanno applicate le sanzioni previste dalla legge penale comune. (Illegittimita` costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, C.P.M.P., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.) Cfr. sent. n. 26 del 1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte