Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens in cui venga sostanzialmente trasfuso il contenuto delle norme censurate - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, non è necessaria la restituzione degli atti ai rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 70 del 2020. In applicazione del principio di effettività di tutela costituzionale, le medesime questioni devono infatti considerarsi trasferite sul citato art. 2-bis, in cui è confluito il contenuto dei previgenti art. 2 (con una sola marginale variazione) e 5 del d.l. n. 29 del 2020, che costituiscono ora rispettivamente i primi tre commi e il comma 5 della nuova disposizione, mentre il solo novum normativo, introdotto con la legge n. 70 del 2020, è costituito dal suo comma 4, pertanto senza mutare i termini delle questioni così come prospettate dai rimettenti. (Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020).
In caso di abrogazione di una disposizione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, con contestuale trasfusione del suo contenuto in altra disposizione, la questione di costituzionalità originariamente formulata sulla disposizione abrogata ben può, essa stessa, "trasferirsi" alla nuova disposizione, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto. E ciò in omaggio al principio di effettività della tutela costituzionale, sia in relazione a esigenze di economia processuale, sia per scongiurare un eventuale utilizzo deviato della funzione legislativa, in ipotesi esercitata allo scopo di sottrarre la disciplina contestata al giudizio di costituzionalità, o comunque di ritardare indebitamente il suo svolgimento. (Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 533 del 2002).